Quote di contenuto riciclato PPWR: quanto riciclato dal 2030?

Al più presto dal 01.01.2030 gli imballaggi in plastica devono contenere una quota minima di riciclato proveniente da rifiuti di plastica post-consumo: 35 % per la maggior parte degli imballaggi, 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET (ad esempio sacchetti in PE per alimenti), 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto in PET e per le bottiglie monouso per bevande. Dal 01.01.2040 valgono 65 % (altri imballaggi e bottiglie monouso per bevande), 25 % (sensibili al contatto, non PET) e 50 % (sensibili al contatto, PET) (art. 7 PPWR).

Aggiornato al: 17.10.2026 · Verificato da: Redazione Elke Plastic GmbH · Informazioni senza garanzia, non costituiscono consulenza legale.

Le quote in sintesi

Quota minima di riciclato da rifiuti di plastica post-consumo, art. 7, par. 1 e 2 del regolamento (UE) 2025/40
Tipo di imballaggioDal 2030Dal 2040
Imballaggi sensibili al contatto con PET come componente principale (escluse le bottiglie monouso per bevande)30 %50 %
Imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET (escluse le bottiglie monouso per bevande)10 %25 %
Bottiglie per bevande monouso in plastica30 %65 %
Altri imballaggi in plastica35 %65 %

I valori si applicano a ogni parte in plastica di un imballaggio immesso sul mercato, per tipo e formato di imballaggio (allegato II, tabella 1), calcolati come media per stabilimento di produzione e anno. Riguardano fabbricanti e importatori, non i singoli acquirenti.

Da quando vale la quota?

La prima fase si applica dal 01.01.2030 o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sul metodo di calcolo, a seconda di quale data sia più tarda (art. 7, par. 1). La Commissione deve definire il metodo entro il 31.12.2026 (art. 7, par. 8). La seconda fase si applica dal 01.01.2040 (art. 7, par. 2).

Scadenze per il riciclato secondo l'art. 7 PPWR
DataCosa
al più presto 01.01.2030Prime quote minime di contenuto riciclato
01.01.2040Quote minime più elevate

Calendario completo: calendario PPWR dal 2026 al 2040.

Cos'è il contenuto riciclato

Il riciclato è plastica rigenerata ottenuta da rifiuti. Per la quota conta solo il riciclato da rifiuti di plastica post-consumo (post-consumer) che rispetta i requisiti di raccolta e riciclo dell'art. 7, par. 3. Sono considerati sensibili al contatto gli imballaggi per prodotti che rientrano in determinati atti giuridici sulle sostanze, tra cui il regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti (art. 3). I termini tecnici si trovano nel glossario.

Quando la quota non si applica

L'art. 7 esclude, tra l'altro:

  • imballaggi in plastica compostabili
  • parti in plastica che rappresentano meno del 5 % del peso totale dell'unità di imballaggio
  • imballaggi in plastica sensibili al contatto per alimenti, se il contenuto di riciclato comporta un pericolo per la salute umana e il prodotto imballato violerebbe così il regolamento (CE) n. 1935/2004
  • imballaggi per il trasporto di merci pericolose nonché determinati imballaggi per medicinali, dispositivi medici e alimenti per lattanti

L'elenco completo è riportato all'art. 7, par. 4 e 5.

Cosa significa per i sacchetti

Un sacchetto in PE senza contatto con alimenti rientra di norma negli «altri imballaggi in plastica» (35 %). Un sacchetto in PE per alimenti è sensibile al contatto e rientra nel 10 % o, dal 2040, nel 25 %. L'assegnazione spetta al fabbricante. La prova è fornita da produttori o importatori nella documentazione tecnica (art. 7, par. 6). Come distributore chiedi la quota di riciclato al fabbricante. Per saperne di più sul sacchetto: I sacchetti in PE sono conformi al PPWR?

I contributi dei produttori per la responsabilità estesa del produttore possono essere modulati in base al contenuto di riciclato (art. 7, par. 7). Una quota più alta può quindi ridurre i costi.

Domande frequenti

Quanto è alta la quota di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica nel 2030?

Al più presto dal 01.01.2030: 35 % per gli altri imballaggi in plastica, 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET, 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto in PET e per le bottiglie monouso per bevande (art. 7, par. 1).

Ogni sacchetto in PE deve contenere riciclato?

La quota si applica come media per tipo e formato di imballaggio, stabilimento di produzione e anno (art. 7, par. 1), non come requisito per ogni singolo sacchetto. Sono previste esenzioni, tra l'altro, per le parti in plastica inferiori al 5 % del peso totale.

La quota vale anche in caso di contatto con alimenti?

Sì, con valori più bassi: 10 % dal 2030 e 25 % dal 2040 per gli imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET. Non si applica se il contenuto di riciclato comporta un pericolo per la salute e viola il regolamento (CE) n. 1935/2004 (art. 7, par. 5).

Chi deve dimostrare il contenuto di riciclato?

I produttori o gli importatori dimostrano il rispetto nella documentazione tecnica (art. 7, par. 6). La Commissione stabilisce il metodo di calcolo e verifica in un atto di esecuzione.

Dove è stabilito nel regolamento?

All'art. 7 del regolamento (UE) 2025/40 (contenuto minimo di riciclato negli imballaggi in plastica).

Basi giuridiche e autorità